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TRANSAZIONE CONTENZIOSO BANCARIO
TRANSAZIONI CONTENZIOSO BANCARIO L’art. 1965 e ss. del c.c. disciplina il contratto di transazione, contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere fra loro. La funzione propria di questo contratto è dunque quella di ridurre i contenziosi nelle aule giudiziarie italiane, mediante una definizione bonaria del contenzioso.
QUANDO SI PUO’ RICORRERE ALLA TRANSAZIONE BANCARIA? Come principio generale si può affermare che può essere oggetto di accordo transattivo qualsiasi lite avente contenuto patrimoniale, purché a carattere non personale (tale sarebbe una lite relativa al diritto agli alimenti) nonché i diritti che per loro natura o per espressa previsione legge sono sottratti alla disponibilità delle parti, pena la nullità del contratto. Per ciò che concerne la forma del contratto, la legge non richiede di per sé la forma scritta a pena di nullità ma solo a fini probatorio, nel senso che l’intervenuta transazione potrà essere dimostrata solo per iscritto.
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